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Sciacca. Arrivano le telecamere per i “lanciatori” di rifiuti, ma potrebbero essere illegali: ecco perché


Lo scempio dei cumuli di spazzatura visibile da tutti nelle periferie di Sciacca, dove ancora sono ubicati gli ultimi cassonetti, hanno indotto i gestori del servizio di raccolta differenziata a prendere provvedimenti drastici. Infatti a breve, dopo le multe salate verso i lanciatori di sacchetti, già notificate, arrivano anche tre telecamere del tipo “mobile”

È un passo ritenuto indispensabile per tentare di arginare il fenomeno l’abbandono di rifiuti, che dovrebbe convincere gli irriducibili a “convertirsi” alla differenziata. Le nuove telecamere, la cui gestione  sarà affidata ai vigili urbani, dovrebbero essere operative già nei prossimi giorni, pare entro il fine settimana.

Le telecamere serviranno quindi ad individuare i lanciatori, a cui poi saranno applicate le sanzioni fino a 200 euro. Tutto bene Dunque? Ma forse anche no. In questo articolo, pubblicato qualche settimana fa, analizzando un caso successo ad Agrigento, avevamo trattato l’aspetto controverso del rispetto della privacy dei cittadini in relazione ai controlli all’interno dei sacchetti e all’utilizzo di telecamere e proprio su quest’ultimo aspetto, ecco le norme in merito. 

Nella raccolta differenziata infatti esiste il divieto assoluto di sacchetti trasparenti nel “porta a porta” e anche ai controlli indiscriminati. Sono vietate inoltre le telecamere per controllare lo smaltimento dei rifiuti; ed a dirlo non è una fonte qualsiasi, ma il sito ufficiale di Stato dell’Arma dei Carabinieri, che si basa anche sulle indicazioni fornite dal Garante della Privacy che si trovano ben consultabili sullo stesso sito istituzionale del Garante.

“Il Garante ha rilevato che la raccolta differenziata dei rifiuti prevista da specifiche norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha ritenuto proporzionato l’obbligo imposto da alcuni enti locali ad utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta “porta a porta”, perché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione può visionare agevolmente il contenuto. Sproporzionata anche la misura che obbliga ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in strada.

Invasiva è stata ritenuta anche la pratica d’ispezioni generalizzate dei sacchetti. Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo.

Inoltre, non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori.

E’ lecito, invece, l’utilizzo di codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l’omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell’identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione”.

Insomma, i controlli sulla spazzatura si possono fare. Con dei limiti, in estremo – per quanto riguarda la ricerca dei dati sensibili – e raramente. Rovistare tra i rifiuti di un’intera città alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei proprietari è invece illegale; oltre a dare un’immagine da Gestapo a qualsiasi istituzione locale abbia l’arroganza e la pretesa di compiere un atto simile.

Anche perché, citiamo in ultimo: L’attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore,dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di conferimento”, tratto da: Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante – 14 luglio 2005.